Elezioni

Il Comune è un ente territoriale di base, con autonomia statutaria e finanziaria che rappresenta, cura e promuove lo sviluppo della comunità locale.  (Legge riforma delle autonomie locali n. 142 dell’8/6/ 1990).-

I comuni sono dotati di un sindaco, una giunta ed un consiglio. Il numero dei membri della giunta e del consiglio sono variabili in funzione della popolazione del comune.

Secondo il D.Lgs. 267/2000 ( Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ) il Consiglio comunale è l’assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si elegge  Sindaco ( in un solo turno di votazione ) il candidato collegato alla lista più votata, anche a maggioranza relativa; in questo caso 2/3 dei seggi sono assegnati alla lista più votata. I seggi attribuiti alle liste battute sono assegnati proporzionalmente con il sistema di Hondt e della media più forte.

Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune. Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali ci sono lo statuto dell’ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano regolatore generale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio comunale vota la fiducia al sindaco e alla giunta comunale. Al contempo può anche votare mozioni di sfiducia. All’atto dell’elezione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare.

Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche di governo, del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.

Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.

Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.

Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.

Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consigliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.

Secondo l’art. 36 del D.Lgs.   267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) la giunta comunale è uno degli organi di governo del comune, ente locale previsto dall’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali(computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a dodici (art. 47 del d. lgs. 267/2000).

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all’interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in ogni caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.

Secondo l’art. 48 del d. lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell’azione amministrativa comunale. Nell’ordinamento italiano il sindaco è l’organo monocratico a capo del governo di un comune, talora informalmente denominato anche primo cittadino. Secondo l’art. 36 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) il sindaco è uno degli organi di governo del comune, assieme alla giunta comunale e al consiglio comunale.

Secondo l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è eletto dai cittadini residenti nel comune a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio comunale.

Secondo l’art. 55 del D.Lgs. 267/2000 sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Quindi può essere eletto sindaco di un comune anche chi non risiede nel comune stesso.

In base agli art. 71 e 72 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è eletto contestualmente all’elezione del consiglio comunale.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti unitamente alla lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età).

L’art. 51 del D.Lgs. 267/2000 fissa la durata in carica del sindaco in cinque anni, come il consiglio comunale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. Secondo l’art. 52 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il sindaco). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, viene nominato un commissario al quale è affidata l’amministrazione del comune.

Lo stesso principio trova applicazione anche nel successivo art. 53, laddove prevede che, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

Secondo l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e può in ogni momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Secondo l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; rappresenta l’ente; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio comunale quando non è previsto il presidente del consiglio; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune; esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Secondo l’art. 98 del D.Lgs 267/2000 il sindaco nomina il segretario comunale, che dipende funzionalmente da lui, scegliendolo tra gli iscritti all’apposito albo. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco che l’ha nominato, salvo che non sia confermato dal nuovo sindaco.

Il sindaco, oltre che organo del comune è, al contempo, organo locale dello Stato; quando agisce in tale veste, si dice che agisce quale ufficiale del Governo.

Il vicesindaco è un componente della giunta, nominato dal sindaco, che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 267/2000, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall’esercizio della funzione. Inoltre il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, sino alla elezione del nuovo sindaco.

A ciascun assessore è solitamente attribuita la “delega” per un determinato settore dell’attività amministrativa dell’ente, sebbene non si tratti necessariamente di una delega amministrativa in senso proprio, comportante l’esercizio di poteri esterni. In virtù della delega l’assessore, oltre a riferire in giunta sulle questioni afferenti al suo settore e a fungere da relatore per le relative deliberazioni, sovrintende ad un insieme di uffici dell’ente che nella prassi è denominato assessorato.

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