Censimento amianto edifici

22 09 2008

Con l’approvazione nel dicembre 2005 del Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL) è stato avviato il censimento dei manufatti contenenti amianto in matrice compatta e friabile negli edifici e nei rotabili presenti nella Regione Lombardia.

Per il 2008 è previsto il coinvolgimento degli stabili residenziali nel censimento tramite il contatto con gli amministratori o i proprietari. Il censimento è ancora in corso.

La presenza di amianto non significa automaticamente che il manufatto sia in cattivo stato di conservazione e rilasci fibre nell’ambiente circostante.

Il proprietario per le previsioni di legge deve procedere alla valutazione dello stato di conservazione, effettuata tramite personale qualificato (ad es. ingegnere, architetto, geometra, tecnico in possesso di patentino regionale) e, sulla base dei risultati della valutazione deve procedere a incapsulare o smaltire (per un medio o cattivo stato di conservazione) o a impostare solo la gestione controllata del manufatto (se in buono stato di conservazione). La valutazione dello stato di conservazione dovrà essere effettuata utilizzando le indicazioni regionali e la normativa nazionale: algoritmo regionale per le coperture di cemento amianto; criteri di valutazione contenuti nell’allegato VII del PRAL e nel DM 6/9/1994.

La gestione controllata del manufatto comporta la individuazione di un incaricato ai controlli periodici, la segnalazione agli affittuari o condomini della presenza del manufatto e dei rischi connessi, la tenuta della documentazione relativa alla valutazione e ai controlli effettuati.

Pertanto ogni presenza di manufatti va attentamente valutata e monitorata, nella previsione comunque del PRAL citato all’inizio che i manufatti in amianto andranno smaltiti entro il 2015.

Il censimento ha dunque l’obiettivo di stimare le quantità di amianto nelle diverse matrici da smaltire nella Regione, di favorire un miglior controllo da parte dei proprietari e la vigilanza degli Enti preposti.





Edilizia ed efficienza energetica

13 08 2008

12/10/2006


Il Ministero dello Sviluppo economico illustra le misure contenute nello schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2006, che modifica alcune parti del D.Lgs. n. 192/2005, di recepimento della direttiva n. 2002/91 in materia di rendimento energetico nell’edilizia.Certificazione di efficienza energetica per gli edifici

Gli edifici nuovi e quelli oggetto di compravendita dovranno essere muniti di un certificato che ne attesti la capacità di risparmio energetico.

Queste le «tappe» previste:

  • dal 1° luglio 2007 scatta anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione all’8 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2005) l’obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare;
  • dalla stessa data diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 mq, nel caso di compravendita dell’intero immobile;
  • dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 mq, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile;
  • dal 1° luglio 2009, l‘attestato di efficienza energetica diventa invece obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento.

Dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica.

Lo schema di decreto provvede inoltre a fissare una disciplina transitoria in base alla quale – fino a quando non saranno emanate e rese operative le linee guida – la certificazione energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.

Livelli di isolamento termico
Vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010.

Solare termico per il riscaldamento dell’acqua e impianto fotovoltaico
In tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo del solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda.
Per i nuovi edifici è anche previsto l’obbligo di un impianto fotovoltaico, la cui potenza sarà definita da un apposito decreto ministeriale.

Caldaie: procedure semplificate per la sostituzione
Il provvedimento prevede procedure agevolate per l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza, in luogo dei vecchi impianti di riscaldamento, nelle zone climatiche più fredde.

Obbligo di schermanti esterni per i nuovi edifici
Per gli immobili nuovi e in caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, é obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni, allo scopo di ridurre i consumi di energia prodotti dall’uso di condizionatori d’aria.





Certificazione energetica edifici

12 08 2008

Il Decreto legge n. 192 del 18-08-2005 ed il Decreto legislativo n. 311 del 28-12-2007 dettano le norme per la certificazione energetica che stabilisce le modalità di costruzione di un edificio in base alla coibentazione e il relativo isolamento atto a contribuire un risparmio energetico.

In questa certificazione dovranno risultare i dati di efficienza, i valori vigenti a norma di legge ed i valori di riferimento che è in sintesi la classe energetica.

In attesa delle linee guida, in sostituzione del certificato verrà emesso dal progettista o dal direttore dei lavori un attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto del 6-10-2006 ( art. 5 ) che da tale data lo rende obbligatorio.

Questo riguarda le nuove costruzione e serve a tutelare l’acquirente sulla reale tipologia dell’appartamento che intende acquistare. Il decreto prevede che anche per gli edifici esistenti siano dotati di certificazione energetica ma l’iter sarà graduale:

· Dal 1 luglio 2007 il certificato attestante la capacità di risparmio energetico è necessario anche per gli edifici esistenti o in fase di costruzione solo nel momento della compravendita.

· Dalla stessa data è obbligatorio il bollino verde per gli edifici superiori a mille metri quadri, in caso di compravendita dell’intero immobile, mentre dal 1° luglio 2008 è obbligatorio anche per immobili con superficie inferiore ai mille metri quadri ma solo in caso di compravendita dell’intero immobile.

· Dal 1° luglio 2009 la certificazione diviene obbligatoria anche nella compravendita di singoli appartamenti.

Il suddetto decreto pone l’obbligatorietà per i nuovi edifici di installare un impianto solare termico per il riscaldamento dell’acqua ed un impianto fotovoltaico la cui potenza verrà stabilita con un successivo decreto.





Impianto elettrico – conformità

12 08 2008

Decreto Ministeriale del 20/02/1992

Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.

pubblicato/a su: Gazzetta Ufficiale Italiana 49 del 28/02/1992

Articolo unico.

La dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, viene rilasciata secondo il modello allegato.

ALLEGATO

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA D’ARTE.

Art. 9 della legge n. 46 del 5 marzo 1990.

Il sottoscritto …. …………………..titolare o legale

rappresentante dell’impresa (ragione sociale) ………………..

operante nel settore …………………….. …………….

con sede in via …………………………………………..

n. ……. comune ………………………………. (prov. ..)

tel. ………………… part. IVA ………………………..

€ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011)

della camera C.I.A.A. di …………………………. n………

€ iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.

1985, n.443………………………………………………..

n. ……. esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): …..

………………………………………………………….

inteso come:  nuovo impianto; _ trasformazione; € ampliamento;

€ manutenzione straordinaria; € altro (1) …………………….

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^, 2^, 3^ famiglia: GPL da recipienti mobili: GPL da serbatoio fisso.

commissionato da ………………………, installato nei locali

siti nel comune di ……………………………… (prov. ….)

via …………………………. n. ….. scala ……. piano …

interno …….. di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e

indirizzo)………………………………………………….

in edificio adibito ad uso: € industriale, € civile (2), € commercio,

€ altri usi;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

€ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai

sensi dell’art. 6 della legge n. 46/1990);

€ seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (3):……….

…………………………………………………………….

€ installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti

al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;

€ controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità

con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

€ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);

€ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

€ schema di impianto realizzato (6);

€ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già

esistenti (7);

€ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante

Data ………….. …………………….

(timbro e firma)

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Nota: Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato dalla 1a, 2a, 3a categoria; GPL dal recipienti mobili;

GPL da serbatoio fisso.

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, legge n. 46/1990, art. 10 (9).






Risparmi energetici

12 08 2008

Caldaia a gas se a condensazione : – 20 %

Forno elettrico se ventilato : – 30 %

5 lampadine ad alta efficienza da 20 w in sostituzione di 5 da 100 w : - 58 Euro/anno

Frigorifero se di classe A : – 55 %

Doccia rispetto al bagno : - acqua calda

Lavatrice 2 cicli settimana a 40° anziché a 90° : - 42 Euro/anno

Stand by (lucina rossa Tv) vale 126 Kwh pari a: 26 Euro/anno

Doppi vetri finestre : + 20 % calore

Riscaldamento : o gni grado in più : aumento 6 % consumi

Scaldabagno. Se accensione solo ore notturne : – 712 Euro/anno

Pannelli solari:

termici producono acqua calda

Fotovoltaici producono elettricità





Mod. 770 Condominio

6 07 2008

Decreto del 12 Novembre 1998
Pubblicato sulla g.u. n. 284 del 04/12/1998
Comunicazioni degli amministratori di condominio all’anagrafe tributaria
Il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate.

Visto l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’art. 21, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni;
visto l’art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 11 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, fra l’altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
visto l’art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29; considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Decreta:

Articolo 1
1. L’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):
a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Non devono essere comunicati:
a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.

Articolo 2
1) Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui all’articolo precedente sono individuati con i decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 Novembre 1998.

Il Il Direttore Generale

Il quadro SW del modello 770 deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 1999, per comunicare annualmente all’Anagrafe Tributaria l’ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Non devono essere comunicati:
• gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
• gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, di ammontare non superiore complessivamente a lire 500.000, pari a euro 258,23, per singolo fornitore. Tali importi devono essere assunti al lordo dell’Iva gravante sull’acquisto. Nelle predette ipotesi non devono, altresì, essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
• gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2000 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d’imposta.
In presenza di più condomìni amministrati, l’amministratore è tenuto a compilare distinti quadri per ciascun condominio.
Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione del Mod. UNICO 2000 o del Mod. 770/2000 effettuano la comunicazione allegando il presente quadro ad una delle suddette dichiarazioni. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2000, il quadro SW deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.